Ultima modifica: 5 Marzo 2018

Obblighi in materia di prevenzione vaccinale – scadenza 10 marzo 2018

Obblighi vaccinali in relazione alla scadenza del 10 marzo 2018.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare (n. 2166 del 27/02/2018) che contiene indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.

Ricordiamo che entro il 10 marzo 2018:

  • i genitori/tutori/affidatari che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000) in merito all’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovranno presentare alla Scuola la documentazione comprovante detta effettuazione (ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL oppure il certificato vaccinale oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni previste per l’età);
  • i genitori/tutori/affidatari che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva (a sensi del DPR 445/2000)  in merito alla richiesta inoltrata alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate dovranno presentare alla Scuola la documentazione comprovante, rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, di aver presentato alla medesima ASL di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.

La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico, la scuola dell’infanzia.

 

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